Quando i lavoratori possono rifiutare la designazione ad addetto alle emergenze?
I lavoratori possono rifiutare la designazione ad addetto alle emergenze solo per giustificato motivo, come stabilito dall’art. 43, comma 3, del D.Lgs. 81/2008. Il rifiuto può essere accettato dal datore di lavoro solo se il lavoratore presenta motivi validi e documentati, che impediscono l’assunzione di tale ruolo.
Esempi di giustificato motivo possono includere condizioni di salute che rendono il lavoratore inadatto a intervenire nelle situazioni di emergenza, come problemi cardiovascolari o limitazioni fisiche, oppure gravi ragioni personali che potrebbero compromettere la capacità di operare con prontezza ed efficacia.
È importante che ogni eventuale rifiuto sia supportato da documentazione adeguata, come certificati medici o dichiarazioni, per permettere al datore di lavoro di valutare correttamente la situazione e designare un altro lavoratore in sostituzione. La normativa mira a garantire che solo personale idoneo e motivato sia incaricato di gestire le emergenze, a tutela della sicurezza di tutti i presenti in azienda.
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