Chi designa i lavoratori addetti alle squadre di emergenza?
Il datore di lavoro è responsabile della designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio, primo soccorso e, in generale, gestione delle emergenze. Questo obbligo è sancito dall’articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008.
Nella scelta degli addetti emergenze, il datore di lavoro deve considerare le capacità e le condizioni dei lavoratori in relazione alla loro salute e sicurezza, come indicato all’articolo 18, comma 1, lettera c) del medesimo decreto. È fondamentale che gli addetti emergenze siano in numero sufficiente e dispongano di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. La designazione deve essere formalizzata per iscritto e comunicata ai lavoratori interessati.
È importante sottolineare che i lavoratori designati non possono rifiutare l’incarico, salvo giustificati motivi documentati, come previsto dall’articolo 43, comma 3, del D.Lgs. 81/2008. Una volta designati, gli addetti emergenze devono ricevere una formazione adeguata e specifica, integrata da aggiornamenti periodici, per garantire una gestione efficace delle emergenze.
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